Le novità della rottamazione ter

Rottamazione ter news - Studio Giorio

Cinque anni per rateizzare il debito e interessi ridotti rispetto alle precedenti rateizzazioni agevolate.

Il Decreto Legge n. 119/2018 prevede che con la Definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possano essere rateizzati in dieci rate ripartite in cinque anni.

Il tasso di interesse è definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 mentre nelle precedenti rottamazioni era del  4,5%.

Il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo in cinque anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Cancellazione Debiti – Attenzione alla differenza tra cartella di pagamento e carico

debiti cartella di pagamento e carico

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle Entrate-Riscossione invia, su incarico degli enti creditori, per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini, mentre il carico è il singolo debito indicato, al quale si devono aggiungere l’aggio o gli oneri di riscossione e gli interessi di mora.

Attenzione alla differenza tra carico e cartella che è decisamente rilevante ai fini della definizione dell’importo totale condonabile, infatti il decreto fiscale prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo fino a 1.000 euro, facendo riferimento al carico e non alla cartella.

Per questo è sempre necessario rivolgersi ad un professionista per ottenere i migliori consigli.

Debiti con Agenzia della Riscossione – Equitalia Il condono dei piccoli debiti

agenzia della riscossione condono dei piccoli debiti

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.