SALDO E STRALCIO CONTA IL REDDITO PERCEPITO

Agenzia della Riscossione

Con il  “Decreto Sostegni”- DL n. 41/2021 – sono annullati i debiti che risultano dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a cinque mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021.

Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Debiti con il fisco e banche/finanziarie

svendita degli immobili all'asta

In questi ultimi anni si è constatato un’offerta abnorme di case all’asta da parte di  banche e finanziarie creditrici nonché dall’Agenzia della Riscossione.

Le case collocate all’asta vengono quasi sempre vendute a prezzi non in linea con il mercato, già peraltro in crisi da anni. Le notizie non sono certo confortanti, in quanto oltre ai prezzi  che ad oggi sono veramente stracciati, le vendite sono decisamente diminuite.

Possiamo quindi affermare che il mercato è ancora in crisi.

Il libero mercato delle vendite  immobiliari è immobilizzato dall’impossibilità per molti di accedere al credito, infatti le banche, sicuramente a causa della dilagante insolvenza non concedono facilmente il mutuo per l’acquisto della casa.

Dal fronte delle aste si assiste a delle vere e proprie svendite, infatti spesso si tratta di procedure esecutive datate, che risalgono addirittura anche a dieci anni prima, che vedono la conclusione con l’aggiudicazione dell’immobile ad un prezzo non certo in linea con i prezzi di mercato.

Tutto questo favorisce la possibilità di utilizzare lo strumento del cosiddetto “saldo e stralcio” in  modo favorevole al debitore. Debitori rappresentati spesso da famiglie in grosse difficoltà economiche che hanno subito la crisi senza poter fare niente se non diventando sempre più povere ed indebitate, non solo con le banche e le finanziarie ma anche con il fisco.

Le banche o le finanziarie creditrici si sono viste spesso svalutare in modo notevole gli immobili a garanzia dei propri crediti e di conseguenza è meglio una trattativa che si conclude con il pagamento di una parte del debito anziché affrontare una procedura lunga, logorante e soprattutto costosa. Insomma per i creditori è meglio ricevrne pochi benedetti e …subito.

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Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Debiti con Agenzia della Riscossione / Equitalia

Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Per beneficiare del “Saldo e stralcio”, cioè la definizione per l’estinzione dei debiti derivanti da cartelle esattoriali con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica devono avere un ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il Saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche che possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’ Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare definisce la quota agevolata di pagamento che definisce così il saldo e stralcio , che è del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro, del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti persone fisiche per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto

Se l’ISEE è superiore a 20 mila euro si potrà aderire alla “Rottamazione Ter”, Definizione Agevolata pervista dalla Legge 136/2018 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

ROTTAMAZIONE TER

I soggetti che possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 sono tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono ammessi alla definizione agevolata del Decreto Legge n. 119/2018 coloro che avevano già aderito alla “prima rottamazione” ma sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

Non sono invece ammessi coloro che sono decaduti dalla  “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) salvo il caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Se non sono state saldate le rate scadute entro il 7 dicembre non è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018.

Le novità della rottamazione ter

Rottamazione ter news - Studio Giorio

Cinque anni per rateizzare il debito e interessi ridotti rispetto alle precedenti rateizzazioni agevolate.

Il Decreto Legge n. 119/2018 prevede che con la Definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possano essere rateizzati in dieci rate ripartite in cinque anni.

Il tasso di interesse è definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 mentre nelle precedenti rottamazioni era del  4,5%.

Il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo in cinque anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Cancellazione Debiti – Attenzione alla differenza tra cartella di pagamento e carico

debiti cartella di pagamento e carico

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle Entrate-Riscossione invia, su incarico degli enti creditori, per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini, mentre il carico è il singolo debito indicato, al quale si devono aggiungere l’aggio o gli oneri di riscossione e gli interessi di mora.

Attenzione alla differenza tra carico e cartella che è decisamente rilevante ai fini della definizione dell’importo totale condonabile, infatti il decreto fiscale prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo fino a 1.000 euro, facendo riferimento al carico e non alla cartella.

Per questo è sempre necessario rivolgersi ad un professionista per ottenere i migliori consigli.

Debiti con Agenzia della Riscossione – Equitalia Il condono dei piccoli debiti

agenzia della riscossione condono dei piccoli debiti

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Esclusi dalla definizione agevolata

debiti, agenzia delle entrate

La pace fiscale non vale proprio per tutte le situazioni infatti sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, i  debiti risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di  Stato  ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte  dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Pace fiscale ……una vera guerra

Rottamazione delle cartelle

“È stata una manina, non so se tecnica o politica. Noi questo testo non lo votiamo” queste le parole da parte del vice premier che ha ribadito che non ci sarà nessuna manovra che favorisca  gli evasori.

Se sin dall’inizio si era capito che la pace fiscale non poteva concludersi in un condono e favorire chi le tasse non le paga si è aperto un vero e proprio giallo sul testo di legge, infatti sembrerebbe che siano circolati due testi diversi.

Comunque l’ obiettivo è quello di aiutare la gente perbene che ha difficoltà a pagare le cartelle esattoriali e  saranno ancora esclusi i grandi evasori .

Quindi la pace fiscale è ancora tutta da rivedere, dalla rottamazione e chiusura delle liti a saldo e stralcio …