Esclusi dalla definizione agevolata

La pace fiscale non vale proprio per tutte le situazioni infatti sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, i  debiti risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di  Stato  ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte  dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e ai premi dovuti agli enti previdenziali.