SALDO E STRALCIO CONTA IL REDDITO PERCEPITO

Agenzia della Riscossione

Con il  “Decreto Sostegni”- DL n. 41/2021 – sono annullati i debiti che risultano dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a cinque mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021.

Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Debiti con Agenzia della Riscossione / Equitalia

Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Per beneficiare del “Saldo e stralcio”, cioè la definizione per l’estinzione dei debiti derivanti da cartelle esattoriali con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica devono avere un ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il Saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche che possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’ Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare definisce la quota agevolata di pagamento che definisce così il saldo e stralcio , che è del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro, del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti persone fisiche per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto

Se l’ISEE è superiore a 20 mila euro si potrà aderire alla “Rottamazione Ter”, Definizione Agevolata pervista dalla Legge 136/2018 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

Debiti con il Fisco – Non aggravare la tua posizione

Ravvedimento operoso non aggravare la tua posizione

SE HAI SBAGLIATO A COMPILARE UNA DICHIARAZIONE NON ASPETTARE L’AVVISO MA UTILIZZA GLI STRUMENTI CHE LA LEGGE METTE A DISPOSIZIONE PER CORREGGERE I PROPRI ERRORI

L’Agenzia delle Entrate permette al contribuente di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente può correggere l’errore o il ritardato pagamento.

L’Agenzia delle Entrate può, invece, predisporre o inviare delle comunicazioni  per segnalare eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o alle omissioni sempre attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 la  sanzione  sarà  ridotta,  sempreché’  la  violazione  non  sia  stata  già  constatata  e  comunque  non  siano  iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di  accertamento  delle  quali  l’autore  o  i  soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.

Cancellazione Debiti – Attenzione alla differenza tra cartella di pagamento e carico

debiti cartella di pagamento e carico

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle Entrate-Riscossione invia, su incarico degli enti creditori, per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini, mentre il carico è il singolo debito indicato, al quale si devono aggiungere l’aggio o gli oneri di riscossione e gli interessi di mora.

Attenzione alla differenza tra carico e cartella che è decisamente rilevante ai fini della definizione dell’importo totale condonabile, infatti il decreto fiscale prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo fino a 1.000 euro, facendo riferimento al carico e non alla cartella.

Per questo è sempre necessario rivolgersi ad un professionista per ottenere i migliori consigli.

Debiti con Agenzia della Riscossione – Equitalia Il condono dei piccoli debiti

agenzia della riscossione condono dei piccoli debiti

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Agenzia Entrate

Si ricorda che, per chi ha aderito alla Definizione agevolata, il giorno il 1° ottobre è l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della rata che scade domenica 30 settembre. La scadenza riguarda la seconda rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 o la quinta e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016.

Prescrizione Debiti

Cancella i debiti

In Diritto il trascorrere del tempo produce degli effetti  in particolare si verifica la prescrizione, in base alla quale i diritti si estinguono se il titolare non li esercita nel periodo stabilito dalla legge.

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.)

Quindi oggetto della prescrizione sono tutti i diritti soggettivi eccetto i diritti indisponibili e del diritto di proprietà nonché di alcuni diritti di azione (petizione di proprietà, art.533 c.c., azione di nullità, art. 1422 c.c.).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Presupposto è l’inerzia del titolare del diritto e ne consegue che la stessa non decorre se il diritto è subordinato a condizione o termine. Salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge art. 2941 c.c. e seguenti.

Quindi le posizioni obbligatorie si prescrivono per inerzia del titolare e di conseguenza anche i DEBITI.

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE – TASSI CARTELLE DI PAGAMENTO

Agenzia Entrate

Con provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate diminuisce ancora i tassi di interesse applicabili alle cartelle esattoriali.

Secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate le misure degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passano dal 3,50% al 3,01%.

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

In questi ultimi anni i tassi di interesse sono diminuiti per questo bisogna sempre leggere con attenzione le cartelle di pagamento e controllare attentamente l’applicazione dei tassi di mora. Per qualsiasi informazione info@studiogiorio.eu

 

Rottamazione delle cartelle e poi…

EQUITALIA ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione delle cartelle: coloro che hanno presentato la domanda di adesione ai sensi del decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento, mentre in caso di diniego della domanda verranno indicate le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento potrà avvenire o in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.