Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Debiti con il Fisco – Non aggravare la tua posizione

Ravvedimento operoso non aggravare la tua posizione

SE HAI SBAGLIATO A COMPILARE UNA DICHIARAZIONE NON ASPETTARE L’AVVISO MA UTILIZZA GLI STRUMENTI CHE LA LEGGE METTE A DISPOSIZIONE PER CORREGGERE I PROPRI ERRORI

L’Agenzia delle Entrate permette al contribuente di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente può correggere l’errore o il ritardato pagamento.

L’Agenzia delle Entrate può, invece, predisporre o inviare delle comunicazioni  per segnalare eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o alle omissioni sempre attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 la  sanzione  sarà  ridotta,  sempreché’  la  violazione  non  sia  stata  già  constatata  e  comunque  non  siano  iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di  accertamento  delle  quali  l’autore  o  i  soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.

Esclusi dalla definizione agevolata

debiti, agenzia delle entrate

La pace fiscale non vale proprio per tutte le situazioni infatti sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, i  debiti risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di  Stato  ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte  dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Pace fiscale ……una vera guerra

Rottamazione delle cartelle

“È stata una manina, non so se tecnica o politica. Noi questo testo non lo votiamo” queste le parole da parte del vice premier che ha ribadito che non ci sarà nessuna manovra che favorisca  gli evasori.

Se sin dall’inizio si era capito che la pace fiscale non poteva concludersi in un condono e favorire chi le tasse non le paga si è aperto un vero e proprio giallo sul testo di legge, infatti sembrerebbe che siano circolati due testi diversi.

Comunque l’ obiettivo è quello di aiutare la gente perbene che ha difficoltà a pagare le cartelle esattoriali e  saranno ancora esclusi i grandi evasori .

Quindi la pace fiscale è ancora tutta da rivedere, dalla rottamazione e chiusura delle liti a saldo e stralcio …

PACE FISCALE …più che pace una tregua…. la battaglia continua

debiti equitala

Alla fine il Fisco Italiano dovrebbe sanare  soltanto i debiti che non superano i 100.000 euro.

Il condono fiscale dovrebbe sanare le cartelle di pagamento, le multe e le sanzioni comprese le liti giudiziarie sino al terzo grado.

Ma sarebbero escluse le cartelle o almeno i carichi oggetto delle “rottamazioni” passate, di conseguenza chi non ha pagato le rate della definizione agevolata non potrà rientrare nella sanatoria fiscale.

La franchigia non dovrebbe superare i cento mila euro e le cartelle notificate non dovranno essere più recenti del 2014. Insomma se saranno questi i limiti non sarà un condono fiscale e nemmeno una sanatoria, infatti non saranno in molti a rientrarvi e allora non sarà una vera e propria pace.

Prescrizione Debiti

Cancella i debiti

In Diritto il trascorrere del tempo produce degli effetti  in particolare si verifica la prescrizione, in base alla quale i diritti si estinguono se il titolare non li esercita nel periodo stabilito dalla legge.

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.)

Quindi oggetto della prescrizione sono tutti i diritti soggettivi eccetto i diritti indisponibili e del diritto di proprietà nonché di alcuni diritti di azione (petizione di proprietà, art.533 c.c., azione di nullità, art. 1422 c.c.).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Presupposto è l’inerzia del titolare del diritto e ne consegue che la stessa non decorre se il diritto è subordinato a condizione o termine. Salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge art. 2941 c.c. e seguenti.

Quindi le posizioni obbligatorie si prescrivono per inerzia del titolare e di conseguenza anche i DEBITI.

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE – TASSI CARTELLE DI PAGAMENTO

Agenzia Entrate

Con provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate diminuisce ancora i tassi di interesse applicabili alle cartelle esattoriali.

Secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate le misure degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passano dal 3,50% al 3,01%.

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

In questi ultimi anni i tassi di interesse sono diminuiti per questo bisogna sempre leggere con attenzione le cartelle di pagamento e controllare attentamente l’applicazione dei tassi di mora. Per qualsiasi informazione info@studiogiorio.eu