Cancellazione Debiti – Attenzione alla differenza tra cartella di pagamento e carico

debiti cartella di pagamento e carico

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle Entrate-Riscossione invia, su incarico degli enti creditori, per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini, mentre il carico è il singolo debito indicato, al quale si devono aggiungere l’aggio o gli oneri di riscossione e gli interessi di mora.

Attenzione alla differenza tra carico e cartella che è decisamente rilevante ai fini della definizione dell’importo totale condonabile, infatti il decreto fiscale prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo fino a 1.000 euro, facendo riferimento al carico e non alla cartella.

Per questo è sempre necessario rivolgersi ad un professionista per ottenere i migliori consigli.

PACE FISCALE = ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE TER

cartelle esattoriali

Alla fine la “Pace Fiscale” si è risolta in una rottamazione ter. La manovra economica prevista nel decreto fiscale per il 2019 prevede, infatti, una definizione agevolata molto simile alle precedenti.

Le cartelle ammesse alla rottamazione saranno quelle iscritte a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Insomma una fotocopia delle precedenti rateizzazioni agevolate anche se con qualche accorgimento di favore nei confronti delle cartelle più piccole, quelle al di sotto dei mille euro, che saranno condonate.

I pagamenti saranno spalmati in cinque anni con due  rate annuali a scadenza il 31 luglio e il 31 novembre.

Le domande scadranno il 30 aprile 2019.

Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Agenzia Entrate

Si ricorda che, per chi ha aderito alla Definizione agevolata, il giorno il 1° ottobre è l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della rata che scade domenica 30 settembre. La scadenza riguarda la seconda rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 o la quinta e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016.

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE – TASSI CARTELLE DI PAGAMENTO

Agenzia Entrate

Con provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate diminuisce ancora i tassi di interesse applicabili alle cartelle esattoriali.

Secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate le misure degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo passano dal 3,50% al 3,01%.

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

In questi ultimi anni i tassi di interesse sono diminuiti per questo bisogna sempre leggere con attenzione le cartelle di pagamento e controllare attentamente l’applicazione dei tassi di mora. Per qualsiasi informazione info@studiogiorio.eu