Debiti con il fisco e banche/finanziarie

svendita degli immobili all'asta

In questi ultimi anni si è constatato un’offerta abnorme di case all’asta da parte di  banche e finanziarie creditrici nonché dall’Agenzia della Riscossione.

Le case collocate all’asta vengono quasi sempre vendute a prezzi non in linea con il mercato, già peraltro in crisi da anni. Le notizie non sono certo confortanti, in quanto oltre ai prezzi  che ad oggi sono veramente stracciati, le vendite sono decisamente diminuite.

Possiamo quindi affermare che il mercato è ancora in crisi.

Il libero mercato delle vendite  immobiliari è immobilizzato dall’impossibilità per molti di accedere al credito, infatti le banche, sicuramente a causa della dilagante insolvenza non concedono facilmente il mutuo per l’acquisto della casa.

Dal fronte delle aste si assiste a delle vere e proprie svendite, infatti spesso si tratta di procedure esecutive datate, che risalgono addirittura anche a dieci anni prima, che vedono la conclusione con l’aggiudicazione dell’immobile ad un prezzo non certo in linea con i prezzi di mercato.

Tutto questo favorisce la possibilità di utilizzare lo strumento del cosiddetto “saldo e stralcio” in  modo favorevole al debitore. Debitori rappresentati spesso da famiglie in grosse difficoltà economiche che hanno subito la crisi senza poter fare niente se non diventando sempre più povere ed indebitate, non solo con le banche e le finanziarie ma anche con il fisco.

Le banche o le finanziarie creditrici si sono viste spesso svalutare in modo notevole gli immobili a garanzia dei propri crediti e di conseguenza è meglio una trattativa che si conclude con il pagamento di una parte del debito anziché affrontare una procedura lunga, logorante e soprattutto costosa. Insomma per i creditori è meglio ricevrne pochi benedetti e …subito.

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Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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