PACE FISCALE…..NON c’è pace per i debiti fiscali

Studio giorio pace fiscale 2018

Non c’è pace per la pace fiscale, infatti la bozza del Documento Economico Finanziario dovrebbe prevedere una soglia massima di indebitamento con l’Erario di cento mila euro, soglia sicuramente troppo bassa rispetto a quanto prospettato all’inizio. Tanto che si è parlato addirittura di una soglia di 5 milioni di euro.

Esagerati!!! Questo vuol dire favorire i grandi evasori  e non aiutare i piccoli imprenditori, travolti dalla crisi, a superare il momento e premettere che si riprendano.

Anche se non si potrà parlare di “condono fiscale” la soluzione sarà comunque una uscita a saldo e stralcio dai debiti con l’Agenzia delle Entrate/Equitalia con percentuali che forse –  di certo non c’è ancora niente – saranno calcolati tra il 10 e il 25% a seconda della grandezza del debito.

Ma allora sarà pace? Forse si e anche fiscale. I debiti con il fisco allora si potranno cancellare e permettere una ripresa economica? Confidiamo tutti

Di certo ancora nulla…noi nel frattempo aspettiamo e ricordiamo che lunedì  1 ottobre 2018 scade l’ultima rata relativa alla rottamazione del 2017.

Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Agenzia Entrate

Si ricorda che, per chi ha aderito alla Definizione agevolata, il giorno il 1° ottobre è l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della rata che scade domenica 30 settembre. La scadenza riguarda la seconda rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 o la quinta e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016.

Prescrizione Debiti

Cancella i debiti

In Diritto il trascorrere del tempo produce degli effetti  in particolare si verifica la prescrizione, in base alla quale i diritti si estinguono se il titolare non li esercita nel periodo stabilito dalla legge.

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.)

Quindi oggetto della prescrizione sono tutti i diritti soggettivi eccetto i diritti indisponibili e del diritto di proprietà nonché di alcuni diritti di azione (petizione di proprietà, art.533 c.c., azione di nullità, art. 1422 c.c.).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Presupposto è l’inerzia del titolare del diritto e ne consegue che la stessa non decorre se il diritto è subordinato a condizione o termine. Salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge art. 2941 c.c. e seguenti.

Quindi le posizioni obbligatorie si prescrivono per inerzia del titolare e di conseguenza anche i DEBITI.