Domanda di rateizzazione agevolata – Memorizziamo questa data: 30 aprile 2019

I contribuenti hanno tempo sino al 30 aprile 2019 per presentare la domanda di definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come negli altri casi di richiesta di rateizzazione, invierà al contribuente una comunicazione che potrà essere di accoglimento della domanda oppure di diniego, entro il 30 giugno 2019.

Con la risposta di accoglimento verrà definito l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e verranno inviati i relativi bollettini di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, limitatamente ai debiti definibili rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che per le procedure già iniziate non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per quanto riguarda i carichi oggetto della richiesta,  saranno sospesi gli obblighi di pagamento delle rateizzazioni precedenti e i termini di prescrizione e decadenza.

Dal momento in cui il contribuente aderisce alla Definizione agevolata 2018, ai sensi del D.L. n. 119/2018 non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.