SALDO E STRALCIO CONTA IL REDDITO PERCEPITO

Agenzia della Riscossione

Con il  “Decreto Sostegni”- DL n. 41/2021 – sono annullati i debiti che risultano dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a cinque mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021.

Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Debiti con il fisco e banche/finanziarie

svendita degli immobili all'asta

In questi ultimi anni si è constatato un’offerta abnorme di case all’asta da parte di  banche e finanziarie creditrici nonché dall’Agenzia della Riscossione.

Le case collocate all’asta vengono quasi sempre vendute a prezzi non in linea con il mercato, già peraltro in crisi da anni. Le notizie non sono certo confortanti, in quanto oltre ai prezzi  che ad oggi sono veramente stracciati, le vendite sono decisamente diminuite.

Possiamo quindi affermare che il mercato è ancora in crisi.

Il libero mercato delle vendite  immobiliari è immobilizzato dall’impossibilità per molti di accedere al credito, infatti le banche, sicuramente a causa della dilagante insolvenza non concedono facilmente il mutuo per l’acquisto della casa.

Dal fronte delle aste si assiste a delle vere e proprie svendite, infatti spesso si tratta di procedure esecutive datate, che risalgono addirittura anche a dieci anni prima, che vedono la conclusione con l’aggiudicazione dell’immobile ad un prezzo non certo in linea con i prezzi di mercato.

Tutto questo favorisce la possibilità di utilizzare lo strumento del cosiddetto “saldo e stralcio” in  modo favorevole al debitore. Debitori rappresentati spesso da famiglie in grosse difficoltà economiche che hanno subito la crisi senza poter fare niente se non diventando sempre più povere ed indebitate, non solo con le banche e le finanziarie ma anche con il fisco.

Le banche o le finanziarie creditrici si sono viste spesso svalutare in modo notevole gli immobili a garanzia dei propri crediti e di conseguenza è meglio una trattativa che si conclude con il pagamento di una parte del debito anziché affrontare una procedura lunga, logorante e soprattutto costosa. Insomma per i creditori è meglio ricevrne pochi benedetti e …subito.

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Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Debiti con banche e finanziarie – Saldo e stralcio per tutti

Saldo e stralcio per i debiti con banche e finanziarie

I debiti con le banche e le finanziarie possono essere definiti a mezzo di saldo e stralcio.

Tutti possono beneficiare di questa possibilità perché la contrattualistica privata non è sottoposta ai vincoli a cui sono sottoposti, invece, i debiti fiscali.

Se la legge n.145/2018 ha stabilito dei requisiti per l’accesso alla definizione saldo e stralcio del contribuente debitore, nell’ambito dei debiti privati, quindi banche finanziarie, ma anche fornitori e commercianti non ci sono limitazioni o seppure dovessero esserci delle condizioni via libera alla contrattazione.

Saper contrattare quindi, è molto importante per poterla spuntare a buon prezzo! Soprattutto con le banche e le finanziarie che hanno la possibilità di avvalersi non solo di abili avvocati ma anche di  scaltri recuperatori del credito.

Al recupero dei crediti ci sono dei limiti che il debitore spesso non conosce, si lascia impaurire, si allarma ed è terrorizzato da chi fa la voce grossa, senza sapere che invece potrebbe stare sereno perché le intimidazioni alle quali è sottoposto sono soltanto vane provocazioni.

Se ti trovi in difficoltà a causa di debiti non avere dubbi scrivici info@studiogiorio.euwww.studiogiorio.eu

Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Debiti con Agenzia della Riscossione / Equitalia

Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Per beneficiare del “Saldo e stralcio”, cioè la definizione per l’estinzione dei debiti derivanti da cartelle esattoriali con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica devono avere un ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il Saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche che possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’ Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare definisce la quota agevolata di pagamento che definisce così il saldo e stralcio , che è del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro, del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti persone fisiche per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto

Se l’ISEE è superiore a 20 mila euro si potrà aderire alla “Rottamazione Ter”, Definizione Agevolata pervista dalla Legge 136/2018 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

Debiti con il Fisco – Non aggravare la tua posizione

Ravvedimento operoso non aggravare la tua posizione

SE HAI SBAGLIATO A COMPILARE UNA DICHIARAZIONE NON ASPETTARE L’AVVISO MA UTILIZZA GLI STRUMENTI CHE LA LEGGE METTE A DISPOSIZIONE PER CORREGGERE I PROPRI ERRORI

L’Agenzia delle Entrate permette al contribuente di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente può correggere l’errore o il ritardato pagamento.

L’Agenzia delle Entrate può, invece, predisporre o inviare delle comunicazioni  per segnalare eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o alle omissioni sempre attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 la  sanzione  sarà  ridotta,  sempreché’  la  violazione  non  sia  stata  già  constatata  e  comunque  non  siano  iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di  accertamento  delle  quali  l’autore  o  i  soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.

LEGGE FINANZIARIA – Iniziative umanitarie

Legge finanziaria Iniziative umanitarie

Nuove regole per partecipare ad iniziative umanitarie 

Partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

Con la nuova legge Finanziaria, ai fini di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

Per le finalità umanitarie possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento.

Nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle Missioni Internazionali e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate.

Quindi non saranno più individualizzati degli organismi di rilievo internazionale destinatari dei contributi ma, la partecipazione avverrà previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento, salvo casi eccezionali in quanto la legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.

Al momento è stata  autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge del 1992.

ROTTAMAZIONE TER

I soggetti che possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 sono tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono ammessi alla definizione agevolata del Decreto Legge n. 119/2018 coloro che avevano già aderito alla “prima rottamazione” ma sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

Non sono invece ammessi coloro che sono decaduti dalla  “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) salvo il caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Se non sono state saldate le rate scadute entro il 7 dicembre non è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018.

Le novità della rottamazione ter

Rottamazione ter news - Studio Giorio

Cinque anni per rateizzare il debito e interessi ridotti rispetto alle precedenti rateizzazioni agevolate.

Il Decreto Legge n. 119/2018 prevede che con la Definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possano essere rateizzati in dieci rate ripartite in cinque anni.

Il tasso di interesse è definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 mentre nelle precedenti rottamazioni era del  4,5%.

Il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo in cinque anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.