Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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ROTTAMAZIONE TER

I soggetti che possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 sono tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono ammessi alla definizione agevolata del Decreto Legge n. 119/2018 coloro che avevano già aderito alla “prima rottamazione” ma sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

Non sono invece ammessi coloro che sono decaduti dalla  “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) salvo il caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Se non sono state saldate le rate scadute entro il 7 dicembre non è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018.

Le novità della rottamazione ter

Rottamazione ter news - Studio Giorio

Cinque anni per rateizzare il debito e interessi ridotti rispetto alle precedenti rateizzazioni agevolate.

Il Decreto Legge n. 119/2018 prevede che con la Definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possano essere rateizzati in dieci rate ripartite in cinque anni.

Il tasso di interesse è definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 mentre nelle precedenti rottamazioni era del  4,5%.

Il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo in cinque anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Esclusi dalla definizione agevolata

debiti, agenzia delle entrate

La pace fiscale non vale proprio per tutte le situazioni infatti sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, i  debiti risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di  Stato  ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte  dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Pace fiscale ……una vera guerra

Rottamazione delle cartelle

“È stata una manina, non so se tecnica o politica. Noi questo testo non lo votiamo” queste le parole da parte del vice premier che ha ribadito che non ci sarà nessuna manovra che favorisca  gli evasori.

Se sin dall’inizio si era capito che la pace fiscale non poteva concludersi in un condono e favorire chi le tasse non le paga si è aperto un vero e proprio giallo sul testo di legge, infatti sembrerebbe che siano circolati due testi diversi.

Comunque l’ obiettivo è quello di aiutare la gente perbene che ha difficoltà a pagare le cartelle esattoriali e  saranno ancora esclusi i grandi evasori .

Quindi la pace fiscale è ancora tutta da rivedere, dalla rottamazione e chiusura delle liti a saldo e stralcio …

Rottamazione delle cartelle e poi…

EQUITALIA ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione delle cartelle: coloro che hanno presentato la domanda di adesione ai sensi del decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento, mentre in caso di diniego della domanda verranno indicate le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento potrà avvenire o in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.