Debiti con l’Agenzia della Riscossione

Esci dai debiti a saldo e stralcio

LA RATEIZZAZIONE ORDINARIA

In questo periodo lunghe code si avvicendano presso gli sportelli dell’Agenzia della Riscossione per usufruire delle opportunità offerte dall’ultima legge finanziaria, la rottamazione Ter e il saldo e stralcio.

Questa situazione del tutto straordinaria ha una scadenza molto vicina, il 30 aprile 2019.

Attenzione non tutte le situazioni possono essere definite con la rateizzazione agevolata o con l’adesione all’estinzione dei debiti per chi si trova in difficoltà, possono però essere risolte con la rateizzazione ordinaria prevista dall’Art. 19 del DPR 602/1973.

Il contribuente che versa in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’agente della riscossione di concedergli la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Debiti con Agenzia della Riscossione / Equitalia

Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Per beneficiare del “Saldo e stralcio”, cioè la definizione per l’estinzione dei debiti derivanti da cartelle esattoriali con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica devono avere un ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il Saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche che possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’ Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare definisce la quota agevolata di pagamento che definisce così il saldo e stralcio , che è del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro, del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti persone fisiche per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto

Se l’ISEE è superiore a 20 mila euro si potrà aderire alla “Rottamazione Ter”, Definizione Agevolata pervista dalla Legge 136/2018 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

ROTTAMAZIONE TER

I soggetti che possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 sono tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono ammessi alla definizione agevolata del Decreto Legge n. 119/2018 coloro che avevano già aderito alla “prima rottamazione” ma sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

Non sono invece ammessi coloro che sono decaduti dalla  “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) salvo il caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Se non sono state saldate le rate scadute entro il 7 dicembre non è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018.

Debiti con Agenzia della Riscossione – Equitalia Il condono dei piccoli debiti

agenzia della riscossione condono dei piccoli debiti

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Esclusi dalla definizione agevolata

debiti, agenzia delle entrate

La pace fiscale non vale proprio per tutte le situazioni infatti sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119, i  debiti risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di  Stato  ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte  dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Pace fiscale ……una vera guerra

Rottamazione delle cartelle

“È stata una manina, non so se tecnica o politica. Noi questo testo non lo votiamo” queste le parole da parte del vice premier che ha ribadito che non ci sarà nessuna manovra che favorisca  gli evasori.

Se sin dall’inizio si era capito che la pace fiscale non poteva concludersi in un condono e favorire chi le tasse non le paga si è aperto un vero e proprio giallo sul testo di legge, infatti sembrerebbe che siano circolati due testi diversi.

Comunque l’ obiettivo è quello di aiutare la gente perbene che ha difficoltà a pagare le cartelle esattoriali e  saranno ancora esclusi i grandi evasori .

Quindi la pace fiscale è ancora tutta da rivedere, dalla rottamazione e chiusura delle liti a saldo e stralcio …

PACE FISCALE …più che pace una tregua…. la battaglia continua

debiti equitala

Alla fine il Fisco Italiano dovrebbe sanare  soltanto i debiti che non superano i 100.000 euro.

Il condono fiscale dovrebbe sanare le cartelle di pagamento, le multe e le sanzioni comprese le liti giudiziarie sino al terzo grado.

Ma sarebbero escluse le cartelle o almeno i carichi oggetto delle “rottamazioni” passate, di conseguenza chi non ha pagato le rate della definizione agevolata non potrà rientrare nella sanatoria fiscale.

La franchigia non dovrebbe superare i cento mila euro e le cartelle notificate non dovranno essere più recenti del 2014. Insomma se saranno questi i limiti non sarà un condono fiscale e nemmeno una sanatoria, infatti non saranno in molti a rientrarvi e allora non sarà una vera e propria pace.

PACE FISCALE…..NON c’è pace per i debiti fiscali

Studio giorio pace fiscale 2018

Non c’è pace per la pace fiscale, infatti la bozza del Documento Economico Finanziario dovrebbe prevedere una soglia massima di indebitamento con l’Erario di cento mila euro, soglia sicuramente troppo bassa rispetto a quanto prospettato all’inizio. Tanto che si è parlato addirittura di una soglia di 5 milioni di euro.

Esagerati!!! Questo vuol dire favorire i grandi evasori  e non aiutare i piccoli imprenditori, travolti dalla crisi, a superare il momento e premettere che si riprendano.

Anche se non si potrà parlare di “condono fiscale” la soluzione sarà comunque una uscita a saldo e stralcio dai debiti con l’Agenzia delle Entrate/Equitalia con percentuali che forse –  di certo non c’è ancora niente – saranno calcolati tra il 10 e il 25% a seconda della grandezza del debito.

Ma allora sarà pace? Forse si e anche fiscale. I debiti con il fisco allora si potranno cancellare e permettere una ripresa economica? Confidiamo tutti

Di certo ancora nulla…noi nel frattempo aspettiamo e ricordiamo che lunedì  1 ottobre 2018 scade l’ultima rata relativa alla rottamazione del 2017.

Prescrizione Debiti

Cancella i debiti

In Diritto il trascorrere del tempo produce degli effetti  in particolare si verifica la prescrizione, in base alla quale i diritti si estinguono se il titolare non li esercita nel periodo stabilito dalla legge.

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.)

Quindi oggetto della prescrizione sono tutti i diritti soggettivi eccetto i diritti indisponibili e del diritto di proprietà nonché di alcuni diritti di azione (petizione di proprietà, art.533 c.c., azione di nullità, art. 1422 c.c.).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Presupposto è l’inerzia del titolare del diritto e ne consegue che la stessa non decorre se il diritto è subordinato a condizione o termine. Salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge art. 2941 c.c. e seguenti.

Quindi le posizioni obbligatorie si prescrivono per inerzia del titolare e di conseguenza anche i DEBITI.

Rottamazione delle cartelle e poi…

EQUITALIA ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione delle cartelle: coloro che hanno presentato la domanda di adesione ai sensi del decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento, mentre in caso di diniego della domanda verranno indicate le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento potrà avvenire o in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.